Servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione: le precisazioni di Gangemi (Apei Calabria)

APEI Calabria nella persona del dott. Giovanni Gangemi, in rappresentanza degli interessi dei professionisti dell'educazione dei servizi pubblici e privati della Calabria, ai sensi della Legge 4/2013, e in qualità di associazione maggiormente rappresentativa dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici in Italia, tiene a "chiarire"

"che in merito ai nuovi bandi di AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'che i vari Istituti Scolastici della provincia di Cosenza stanno pubblicando in questi giorni a seguito delle linee guida emanate dalla Regione Calabria con Disposizione del Presidente n.109 del 13/06/2019 che specificano i requisiti per la selezione delle figura specialistiche da parte degli Istituti Scolastici e gestiti dalla Provincia di Cosenza sulla base di un protoccolo d' intesa annuale con la Regione Calabria.

che le stesse linee guida emanate dalla Regione Calabria cosi' citano :

- CHE la figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione, prevista dalla Legge n. 104/92 all'art. 13 dispone un obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

- CHE l'art. 13 della L. n. 104/92 è molto generico e non aiuta ad individuare una specifica formazione professionale. Si limita a denominare i due tipi di assistenza: una relativa ai bisogni di base (mensa, bagno,spostamenti, ecc.) e l'altra relativa all'autonomia e comunicazione (potenziare relazione fra i pari, sviluppo delle autonomie di base). Mentre per quanto riguarda la didattica e la programmazione fa riferimento a docenti specializzati.

- CHE non esistono fonti normative che specifichino in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia e la comunicazione. La legge n. 104/92, infatti, si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato.

--banner--

- CHE per il reclutamento di Educatori professionali e Assistenti alla comunicazione e/o educativi i titoli di studio richiesti: Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Psicologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista o Diploma con corso di formazione di 900 ore. ( ASACOM)....

Tutto ciò premesso e considerato,che la figura dell'ASACOM (Assistente all'autonomia ed alla comunicazione) non è ancora normata, manca una definizione univoca di questa figura professionale su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo del ruolo, delle funzioni, delle competenze professionali, dei percorsi formativi, della relativa certificazione e del suo riconoscimento legale ed economico.

Considerato che, se applicato, l'errore darebbe seguito ad una serie di ricorsi, producendo grave danno economico agli educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti con conseguenze legali considerevoli; in un'ottica di fattiva collaborazione, si indica che in data 29-12-2017 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 205/2017 pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017, entrata in vigore il 1.1.2018 - Suppl. Ordinario n. 62, la quale all'art. 1 cc. 594 - 595 attribuisce la qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" in seguito al conseguimento della Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L19 e in via transitoria secondo le modalità previste dai cc. 597 - 598 del medesimo articolo. e della Legge 145/2018 comma 517.

Si fa presente che il succitato titolo è stato equiparato con Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233, al solo titolo in Scienze dell'Educazione e della Formazione Cl.18.

Considerato che la norma sopra specificata, identifica in maniera chiara ed incontrovertibile, la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, assegnandole ruoli e compiti ben determinati e definiti "operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale".

Vista la legge, per accedere a tutte le attività riservate all'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, non prevede titoli di studio equipollenti o diversi, sicché è arbitraria, illegittima e contraria allea legge, la predisposizione delle linee guida emanate dalla Regione Calabria con Disposizione del Presidente n.109 del 13/06/2019 che prevede, per la partecipazione, titoli di studio differenti da quelli indicati

APEI Calabria chiede di arrivare ad una soluzione comune e definitiva riguardanti l' annosa problematica della Figura Specialistica non solo per la Provincia di Cosenza, ma su tutto il territorio calabrese, per il servizio di Assistenza all' Autonomia e alla Comunicazione per gli studenti con disabilità;

- CHE la Regione Calabria recepisca la legge, aggiornando il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze professionali che siano salvaguardati la qualità del servizio, e le modalità di reclutamento della figura stessa. Nel pieno rispetto delle regole della trasparenza e della legge".